Rapporti patrimoniali tra coniugi

In seguito al matrimonio i coniugi dovranno disciplinare i loro rapporti patrimoniali e cioè prevedere l’insieme di norme che regolano il regime patrimoniale che i coniugi decidono di applicare alla propria vita familiare.

I coniugi oltre a determinare la misura complessiva delle risorse che devono essere destinate alla vita della famiglia e dell’ammontare del contributo economico che ciascuno dovrà dare alla famiglia (tenuto conto non solo dei loro beni e dei loro redditi, ma anche del lavoro non retribuito  erogato da ciascuno di essi per la gestione domestica e per la crescita dei figli), dovranno altresì scegliere la disciplina da applicarsi all’acquisto dei beni da loro effettuato durante il matrimonio.

A tal proposito i coniugi potranno non fare nulla ed allora il loro regime patrimoniale sarà quello legale della comunione degli utili e degli acquisti oppure potranno adottare, all’atto del matrimonio o successivamente con atto notarile, alcuni regimi patrimoniali convenzionali e precisamente: la separazione dei beni, la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale.

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Comunione o Separazione dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia e cioè il regime che si applica per legge ai coniugi in mancanza di loro diversa manifestazione di volontà.

In forza della comunione legale dei beni gli acquisti compiuti anche da uno solo dei coniugi diventano di proprietà anche dell’altro fatte salve le eccezioni previste dalla legge; mentre gli atti di disposizione dei beni rientranti nella comunione devono essere compiuti da ambedue i coniugi.

 

La separazione dei beni è un regime patrimoniale convenzionale che i coniugi devono espressamente scegliere al momento della celebrazione del matrimonio dinanzi all’autorità ecclesiastica celebrante oppure successivamente con manifestazione di volontà resa dinanzi ad un notaio che provvederà a rendere edotti i coniugi delle conseguenze di carattere giuridico – patrimoniale che derivano dalla loro scelta. In forza della separazione dei beni ciascun coniuge ha la titolarità esclusiva (e con essa anche il godimento e l’amministrazione) dei beni che acquista durante il matrimonio.

Qualora i coniugi acquistano insieme un bene, ne sono contitolari secondo le regole della comunione ordinaria. Il regime di separazione dei beni comporta alcuni vantaggi per  i coniugi e così ad esempio:

-  i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni e amministrano, godono e dispongono liberamente dei propri beni;

-  il regime di separazione dei beni in caso di morte di uno dei coniugi non modifica i diritti di successione di ciascuno infatti l’eredità si devolve senza cambiamenti.

Occorre precisare che il regime di separazione dei beni non deve essere confuso con la separazione dei coniugi o, addirittura, con il divorzio: il primo infatti regola e definisce la gestione del patrimonio di una coppia, il secondo indica la rottura del rapporto coniugale.   Il regime di separazione dei beni, è attualmente più diffuso rispetto a quello di comunione.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è una convenzione con la quale i coniugi o uno solo di loro con il consenso dell’altro o un terzo pongono un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia su uno o più determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito resi nominativi; i restanti beni dei coniugi restano governati, secondo i casi, dalle regole della comunione legale o da quelle della separazioni dei beni.

E’ opportuno che prima di fare questa scelta i coniugi si rivolgano al Notaio, che il soggetto che dovrà redigere l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, affinché possano ottenere un’adeguata consulenza su tutte le conseguenze, anche gravose, che discendono dalla costituzione del fondo patrimoniale e fare dunque una scelta ponderata e consapevole.

fondo patrimoniale
impresa famigliare

Impresa famigliare

L’”impresa familiare” è l’impresa a conduzione familiare alla quale collaborano i componenti della famiglia più stretti e nasce per regolare la collaborazione lavorativa dei membri della famiglia all’attività imprenditoriale di uno di essi, che resta imprenditore individuale, inoltre stabilisce il principio secondo il quale i familiari coadiuvanti sono titolari di alcuni diritti patrimoniali.

L’impresa familiare è una situazione di fatto che si costituisce per il semplice fatto della prestazione del lavoro; tuttavia un accordo scritto fra i partecipanti è richiesto per ottenere il trattamento fiscale di favore previsto dalla legge che consiste nell’attribuire il reddito prodotto nell’esercizio dell’attività di impresa nella misura del 49%  ai familiari dell’imprenditore che collaborino in modo continuativo e prevalente nell’impresa. La ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell’IRPEF.

L’imputazione avviene in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, purché i partecipanti  risultino nominativamente da un atto (pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo d’imposta e che le quote spettanti risultino sia nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore che in quelle dei singoli familiari.

 

 

Rapporti patrimoniali tra coniugi

In seguito al matrimonio i coniugi dovranno disciplinare i loro rapporti patrimoniali e cioè prevedere l’insieme di norme che regolano il regime patrimoniale che i coniugi decidono di applicare alla propria vita familiare.

I coniugi oltre a determinare la misura complessiva delle risorse che devono essere destinate alla vita della famiglia e dell’ammontare del contributo economico che ciascuno dovrà dare alla famiglia (tenuto conto non solo dei loro beni e dei loro redditi, ma anche del lavoro non retribuito  erogato da ciascuno di essi per la gestione domestica e per la crescita dei figli), dovranno altresì scegliere la disciplina da applicarsi all’acquisto dei beni da loro effettuato durante il matrimonio.

A tal proposito i coniugi potranno non fare nulla ed allora il loro regime patrimoniale sarà quello legale della comunione degli utili e degli acquisti oppure potranno adottare, all’atto del matrimonio o successivamente con atto notarile, alcuni regimi patrimoniali convenzionali e precisamente: la separazione dei beni, la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale.

Comunione o Separazione dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia e cioè il regime che si applica per legge ai coniugi in mancanza di loro diversa manifestazione di volontà.

In forza della comunione legale dei beni gli acquisti compiuti anche da uno solo dei coniugi diventano di proprietà anche dell’altro fatte salve le eccezioni previste dalla legge; mentre gli atti di disposizione dei beni rientranti nella comunione devono essere compiuti da ambedue i coniugi.

 

La separazione dei beni è un regime patrimoniale convenzionale che i coniugi devono espressamente scegliere al momento della celebrazione del matrimonio dinanzi all’autorità ecclesiastica celebrante oppure successivamente con manifestazione di volontà resa dinanzi ad un notaio che provvederà a rendere edotti i coniugi delle conseguenze di carattere giuridico – patrimoniale che derivano dalla loro scelta. In forza della separazione dei beni ciascun coniuge ha la titolarità esclusiva (e con essa anche il godimento e l’amministrazione) dei beni che acquista durante il matrimonio.

Qualora i coniugi acquistano insieme un bene, ne sono contitolari secondo le regole della comunione ordinaria. Il regime di separazione dei beni comporta alcuni vantaggi per  i coniugi e così ad esempio:

-  i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni e amministrano, godono e dispongono liberamente dei propri beni;

-  il regime di separazione dei beni in caso di morte di uno dei coniugi non modifica i diritti di successione di ciascuno infatti l’eredità si devolve senza cambiamenti.

Occorre precisare che il regime di separazione dei beni non deve essere confuso con la separazione dei coniugi o, addirittura, con il divorzio: il primo infatti regola e definisce la gestione del patrimonio di una coppia, il secondo indica la rottura del rapporto coniugale.   Il regime di separazione dei beni, è attualmente più diffuso rispetto a quello di comunione.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è una convenzione con la quale i coniugi o uno solo di loro con il consenso dell’altro o un terzo pongono un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia su uno o più determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito resi nominativi; i restanti beni dei coniugi restano governati, secondo i casi, dalle regole della comunione legale o da quelle della separazioni dei beni.

E’ opportuno che prima di fare questa scelta i coniugi si rivolgano al Notaio, che il soggetto che dovrà redigere l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, affinché possano ottenere un’adeguata consulenza su tutte le conseguenze, anche gravose, che discendono dalla costituzione del fondo patrimoniale e fare dunque una scelta ponderata e consapevole.

Impresa famigliare

L’”impresa familiare” è l’impresa a conduzione familiare alla quale collaborano i componenti della famiglia più stretti e nasce per regolare la collaborazione lavorativa dei membri della famiglia all’attività imprenditoriale di uno di essi, che resta imprenditore individuale, inoltre stabilisce il principio secondo il quale i familiari coadiuvanti sono titolari di alcuni diritti patrimoniali.

L’impresa familiare è una situazione di fatto che si costituisce per il semplice fatto della prestazione del lavoro; tuttavia un accordo scritto fra i partecipanti è richiesto per ottenere il trattamento fiscale di favore previsto dalla legge che consiste nell’attribuire il reddito prodotto nell’esercizio dell’attività di impresa nella misura del 49%  ai familiari dell’imprenditore che collaborino in modo continuativo e prevalente nell’impresa. La ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell’IRPEF.

L’imputazione avviene in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, purché i partecipanti  risultino nominativamente da un atto (pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo d’imposta e che le quote spettanti risultino sia nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore che in quelle dei singoli familiari.